Statuto

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 29 ottobre 2020

Art.1 – Denominazione

E’ costituita, ai sensi del Codice civile, della legge n. 266/1991 (fino a quando si renderà applicabile) e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), un’Associazione culturale senza fini di lucro, denominata “Le Cento Città Organizzazione di Volontariato”, in breve “Le Cento Città ODV”. L’utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo ODV è strettamente legato all’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’Associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento a “organizzazione di volontariato” in assenza di iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, nei limiti di cui al comma precedente.

Art.2 – Sede

La sede dell’Associazione è in Ancona.

Art.3 – Scopi e attività dell’Associazione

L’Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare l’Associazione, nella consapevolezza dei crescenti problemi derivanti da una ormai generalizzata competizione globale, si pone lo scopo di promuovere e coordinare studi ed azioni finalizzati a rafforzare l’identità culturale della Regione Marche e a favorirne lo sviluppo economico e sociale, attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle realtà esistenti, il recupero e la tutela del passato, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la partecipazione al dialogo culturale sul piano interregionale ed europeo, nonché con le comunità marchigiane all’estero.

Per il perseguimento di tali fini l’Associazione esercita in via principale e prevalente in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati, le attività di interesse generale di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, mediante organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Sono assolutamente escluse dall’Associazione le attività partitica e sindacale ed ogni promozione di attività privata e di interessi professionali.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Le attività dell’Associazione si concretizzano particolarmente:

  • Nel condurre ricerche e studi rivolti al raggiungimento degli obiettivi fissati;
  • Nella promozione di congressi e seminari regionali, oltre che nell’organizzazione di itinerari;
  • Nella pubblicazione e diffusione di un periodico, organo ufficiale dell’Associazione, o di altro materiale pertinente le attività del sodalizio;
  • Nella tenuta e aggiornamento del Sito Web dell’Associazione;
  • Nell’eventuale istituzione di premi o borse di studio, sempre con indirizzi conformi a questo statuto;
  • Nel patrocinio, collaborazione e partecipazione ad iniziative aventi indirizzi strettamente conformi ai fini statutari;
  • Nel favorire rapporti con associazioni culturali similari ed istituzioni italiane ed internazionali anche attraverso viaggi organizzati.

Art.4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.   

L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base all’art. 8 del Codice del Terzo Settore, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

e) ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi successivi rispetto al versamento originario della quota di iscrizione. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi e non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

L’ esercizio sociale dell’Associazione decorre dal 1° Agosto al 31 Luglio dell’anno successivo.

Art.5 – Ammissione e diritti dei soci

I membri dell’Associazione si distinguono in Soci ordinari, Soci corrispondenti e Soci d’onore.

Sono Soci ordinari uomini e donne Cultori delle Scienze, delle Lettere e delle Arti, Imprenditori, Personalità attive nel mondo della cultura, della produzione e delle professioni, aderenti allo spirito dell’Associazione e disposti a servirne la causa condividendone gli intenti.

Per diventare Socio ordinario occorre presentare apposita domanda di ammissione corredata da un curriculum vitae.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’Associazione e attività di interesse generale da essa svolte. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Presidenza comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione dell’associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Socio ordinario partecipa di diritto a tutte le manifestazioni societarie, riceve le pubblicazioni dell’Associazione, ha diritto di voto nelle Assemblee, versa annualmente la quota sociale.

La qualità di Socio ordinario si perde per dimissioni, esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Presidenza, decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa per un anno.

Sono Soci corrispondenti le Personalità marchigiane che svolgono o che abbiano svolto un’attività particolarmente meritoria per lo sviluppo delle Marche e che seguono con interesse la vita dell’Associazione.

Sono nominati dal Consiglio di Presidenza.

Sono Soci d’Onore le personalità che hanno acquisito particolari benemerenze in relazione ai fini istituzionali dell’Associazione, nonché coloro che sostengono con contributi l’Associazione, in particolare per la pubblicazione della rivista sociale.

I soci onorari sono proposti dal Consiglio di Presidenza e ratificati dall’Assemblea.

I Soci Corrispondenti ed i Soci d’Onore sono invitati a tutte le manifestazioni dell’Associazione, ricevono le pubblicazioni sociali, non godono di elettorato attivo o passivo e sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Art.6 – Requisiti e diritti dei soci

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti o domiciliati in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di idee e religioni, che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione. L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio di Presidenza in apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

I soci hanno pari diritti e doveri.

Diritti:

°a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso promanante;

°b) votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale;

°c) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvi i limiti di cui al precedente art. 5;

°d) chiedere la convocazione dell’Assemblea nelle forme previste dal presente statuto;

°e) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione, con riferimento agli scopi e per il raggiungimento dei vari obbiettivi previsti dallo Statuto;

°f) essere informati sull’attività associativa;

°g) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 15;

°h) ricevere le pubblicazioni dell’Associazione.

Doveri:

°a) rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi associativi;

°b) contribuire ad accrescere il campo di intervento dell’Associazione sul territorio, compatibilmente con le finalità e gli scopi generali della stessa;

°c) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l’immagine dell’Associazione;

°d) essere in regola con il pagamento della quota associativa.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione, tramite la quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. 

  Art.7 – Organi dell’Associazione e funzionamento organizzativo

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci  
  • Il Presidente   
  • L’Organo di Amministrazione denominato Consiglio di Presidenza
  • Il Collegio dei Past President 
  • L’Organo di Controllo se nominato o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del C.T.S.
  • L’Organo di Revisione Legale se nominato o al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del C.T.S.

Il Presidente e il Consiglio di Presidenza durano in carica per l’Anno Sociale che va dal 1° agosto di ciascun anno solare fino al 31 luglio dell’anno successivo.

Sono indette almeno due Assemblee ordinarie in ogni anno solare: la prima in dicembre per eleggere il Presidente che coprirà la carica dal 1° agosto dell’anno successivo e la seconda in luglio per l’elezione del Consiglio di Presidenza come da successivo Articolo 10.

L’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Past-President, può eleggere un Presidente onorario.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito salvo quanto previsto dall’art.31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. 

Art.8 – Assemblea

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci ordinari ed è convocata in località anche diverse dalla sede dell’Associazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima dell’adunanza a mezzo raccomandata a.r., fax, posta elettronica o con altri strumenti che garantiscano la ricezione, al recapito risultante dal libro degli associati, e/o avviso pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

L’Assemblea viene convocata almeno due volte l’anno, preferibilmente nei mesi di luglio e dicembre. Nell’Assemblea di dicembre viene eletto il Presidente dell’anno successivo.

L’Assemblea, nella riunione che si tiene nel mese di luglio, delibera l’approvazione della relazione consuntiva del Presidente uscente e quella programmatica del Presidente entrante ed elegge il Consiglio di Presidenza costituito come previsto dal successivo Articolo 10. Delibera altresì l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo per il nuovo esercizio.

Sono compiti dell’assemblea, in conformità all’art. 25 del Codice del Terzo Settore:

  1. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  2. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo nonché il bilancio sociale nei casi previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore;
  3. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. Deliberare sull’impugnazione delle delibere di rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci ordinari emanate dal Consiglio di Presidenza; 
  5. Fissare l’ammontare della quota associativa annuale; 
  6. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 
  7. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  8. Deliberare su tutte le materie che lo Statuto non assegna alla competenza di altri organi

L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la sua trasformazione, fusione e scissione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Segretario. Delibera in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è convocata in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Hanno diritto al voto i Soci presenti e non sono ammesse deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.    

Art.9 – Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’Associazione; presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio di Presidenza; viene eletto sei mesi prima dell’inizio del suo mandato nell’Assemblea di dicembre, dura in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.   

Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea i nominativi del Segretario, del Tesoriere e del Vice-Presidente, membri del Consiglio di Presidenza, scelti tra i Soci; nomina gli Editors della Rivista sociale (Direttore responsabile e Direttore editoriale), del Sito web e dei “Social network”.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Sono cause di cessazione della carica: scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca da parte dell’Assemblea. 

Art.10 – Consiglio di Presidenza, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Coordinatori di ciascuna delle Aree territoriali.

I Coordinatori delle Aree territoriali sono presenti nel Consiglio di Presidenza solo quando è ritenuta necessaria la loro presenza dal Presidente per la realizzazione di specifici programmi.

Il Presidente eletto per l’anno sociale successivo partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza dell’anno sociale in corso.

Possono partecipare altresì al Consiglio di Presidenza, qualora vengano trattati argomenti di loro competenza, i Soci responsabili di specifici progetti.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni dell’Assemblea e promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi sociali, convoca l’Assemblea, predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, procede all’inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendere i dovuti provvedimenti, deliberare le accettazioni delle domande di ammissione di nuovi soci ordinari.

In particolare il Consiglio di Presidenza amministra il patrimonio dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla ratifica assembleare e la relazione sull’attività svolta, coordina i programmi di attività (forum ed altre iniziative congressuali, itinerari regionali o viaggi sociali ed ogni altra iniziativa coerente con fini istituzionali) definendone il calendario e vigilando sulla loro realizzazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le più ampie facoltà, salvo quanto demandato all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Presidenza, può costituire gruppi di studio e/o commissioni di lavoro cooptando soci ordinari, soci corrispondenti o personalità esperte della materia, al fine di realizzare specifici obiettivi pertinenti alle finalità dell’Associazione.

Il Segretario coordina le attività dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza e dal Consiglio di Presidenza, diffonde tra i Soci ogni comunicazione concernente la vita associativa.

In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di Presidenza, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio successivo accompagnandolo da apposita relazione, da presentare entrambi all’Assemblea di luglio per la loro approvazione.

Art.11 – Collegio dei Past President

Il Collegio dei Past President è composto dai Soci che hanno rivestito la carica di presidente dell’Associazione. Si riunisce, su proposta del Presidente in carica o su richiesta rivolta al presidente da parte di un membro del Collegio medesimo almeno due volte l’anno, in vista dell’Assemblea invernale ed estiva, ed esprime il proprio parere su ogni materia che interessi la vita dell’Associazione in modo che in ogni manifestazione siano trattati temi rispondenti alle identità e finalità dell’Associazione stessa.

Esprime parere non vincolante sulla designazione del Presidente dell’Associazione. Il Collegio è presieduto dal Presidente più anziano tra i Past President.

Art. 12 – Modifiche allo statuto

Il Consiglio di Presidenza, ovvero un gruppo di Soci non inferiore a 20, può proporre modifiche al presente Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 13 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo anche monocratico è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dalll’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni o qualora ritenuto opportuno. Esso resta in carica un anno per la stessa durata del Consiglio di Presidenza. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di cui al comma 2 dell’art. 2397 del c.c.. Nel caso di Organo Collegiale, esso si compone di tre membri ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo:

°vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

°vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.                                                                                                                               

°esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

°attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare al superamento dei limiti stabiliti dall’art. 31 del Codice del terzo Settore o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Organo di Revisione Legale

Qualora l’Organo di Controllo non eserciti anche la funzione di revisione legale, L’Organo di Revisione Legale è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Codice del terzo Settore o qualora ritenuto opportuno ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Art.15 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali in formato elettronico:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo amministrativo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono       essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo amministrativo;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo, se nominato, e degli altri organi sociali eventualmente nominati, tenuti ciascuno a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’organo amministrativo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all’organo amministrativo il quale provvede entro 30 giorni. Contro il diniego è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.

Art.16 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il RUTS, continuandosi ad applicare la Legge n. 266/1991, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico od analogo settore individuata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, se esistente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l’entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea.

E’ esclusa ogni ripartizione del fondo tra i Soci.

Art.17 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra i Soci, ovvero tra uno o più di questi e l’Associazione, in ordine all’esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea o di altri organi sociali, nonché eventuali altre controversie concernenti comunque l’Associazione e le sue iniziative, saranno sottoposte all’esame del Collegio dei Past President che giudicherà ex bono et aequo e la decisione sarà vincolante tra le parti.

Art.18 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, della legge n. 266/1991, finché si renderà applicabile, al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art.19 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, troveranno applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

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