Perché deve tornare in Italia

di Tristano Tonnini

Se ci si pone il quesito
Per quale motivo il Lisippo dovrebbe tornare in Italia?
le risposte possibili sono:

1) In primis, da un punto di vista di diritto sostanziale l’atleta vittorioso attribuito allo scultore Lisippo, in qualità di bene appartenente al patrimonio indisponibile dello stato, come è stato assodato, è un bene extra commercium !!!

E’ anche un bene trafugato e la detenzione dello stesso da parte del Getty Museum è illecita. Uso appositamente il termine di detenzione e non quello di proprietà perché questa non può in alcun modo essere riconosciuta al Trust Californiano che tra l’altro è un soggetto privato.
Qui si potrebbe aprire una enorme parentesi sulla qualifica, sulla rilevanza e sulla differenza che vi è tra il concetto di bene pubblico e di bene privato, in questa sede sottolineerei soltanto un passaggio di una pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 269 del 1995, in cui viene rimarcata l’ “esigenza di conservare e garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico ed artistico” che appartengono a noi tutti.

In questo procedimento non è in gioco solo il Lisippo, ma tutto il patrimonio artistico-culturale-archeologico d’Italia. Perché se si dovesse ritenere che un soggetto, o terzo di buona fede ex art. 1153 c.c., o per usucapione ex art. 1161 c.c., possa divenire proprietario di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello stato, come un opera archeologica di tale rilevanza, l’Italia, da cima a fondo, sarebbe razziata, depredata, saccheggiata di tutto il suo patrimonio artistico.

Le norme a tutela di tale patrimonio a partire dalla L. 364/1909, per proseguire con la L. 1089/1939, il D.L.vo 4901/1999 T.U. sui beni culturali, il DPR 283/2000, fino al D.L.vo 42/2004 Cod. dei beni culturali e del paesaggio, sono tutte tese ad evitare in modo assoluto che ciò accada.
E dello stesso avviso è chi interpreta tali norme. La Corte di Cassazione, 1° Sez. Penale con la sentenza n. 3712 del 27-01-2009, ex art. 61 L. 1089/39, oggi art. 164 D.L.vo 42/04, ha stabilito che sono nulli di pieno diritto “le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere aventi ad oggetto beni vincolati”, quindi si pone un divieto assoluto alle alienazioni dei beni del patrimonio artistico-culturale-archeologico dello Stato al di fuori delle procedure previste dalla legge. Indi per cui ne consegue una nullità assoluta non solo della prima “alienazione”, ma anche di quelle successive indipendentemente dalla buona fede dell’acquirente.

2) In secondo luogo, per il cosiddetto principio della collocazione del bene nel contesto storico culturale naturale a cui appartiene. Tra le tante si cita la Convenzione Unisco Montego Bay del 1974 e del 1982.

3) In terzo luogo e chiudo, perché il ritorno del Lisippo, data la sua importanza ed unicità, può e deve essere uno stimolo, sia a livello locale sia a livello nazionale, per riformare in modo completo ed eccellente la gestione del nostro patrimonio storico-artistico-culturale al fine di valorizzare lo stesso e renderlo un elemento trainante anche da un punto di vista economico. Ricordiamoci sempre che l’Italia è un museo a cielo aperto!!!

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